Assistenza giudiziaria gratuita
Assistenza giudiziaria gratuita
Tramite decisione determinante il corso della procedura o decisione nella causa principale, la o il giudice dell’istruzione può, su richiesta, concedere l'assistenza giudiziaria gratuita ad una parte che non dispone dei mezzi necessari, se la sua causa non è evidentemente temeraria o a priori senza speranza. La concessione esenta da tutte le spese e tasse di un'autorità. Qualora nel corso della procedura vengano meno i presupposti, la o il giudice può revocare la concessione (vedi art. 76 LGA).
Rimborso di spese condonate
La parte beneficiaria dell'assistenza giudiziaria gratuita deve rimborsare le spese che le sono state condonate e le spese del patrocinio legale, se le sue condizioni di reddito o di sostanza sono migliorate ed essa è in grado di farlo. Il diritto del Cantone al risarcimento cade in prescrizione dopo dieci anni dal passaggio in giudicato della decisione. L'ufficio designato dal Governo decide sull'obbligo di rimborso. Tale decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo. Mediante una procedura di richiamo l'Amministrazione delle imposte rende accessibili i dati necessari all'ufficio competente per l'esercizio dei diritti di rimborso. Nei comuni, l'ufficio competente per l'esercizio dei diritti di rimborso è autorizzato a prendere visione dei dati necessari tramite l'Ufficio fiscale (art. 77 LGA).