Ai sensi dell’art. 4 dell’ordinanza sulla determinazione dell'onorario degli avvocati (OOA; CSC 310.250), all'inizio della procedura, le parti devono inoltrare un accordo sull'onorario firmato ed esaustivo. Nel caso tale accordo venga tralasciato, per stabilire le ripetibili l'autorità giudicante può astenersi dal consultare la fattura dell'avvocato.
Giusta la prassi finora applicata dal Tribunale amministrativo, qualora - nella determinazione delle ripetibili - la nota d’onorario veniva considerata anche senza l’inoltro di un accordo sull’onorario, per la tariffa oraria venivano applicate le tariffe orarie contenute nella nota d’onorario per quanto le stesse rientrassero nei parametri correnti tra i CHF 210.00 e i CHF 270.00 di cui all’art. 3 cpv. 1 OOA.
Il 5 settembre 2017 il Tribunale amministrativo ha deciso il seguente cambiamento di prassi nella determinazione delle ripetibili (cfr. anche la sentenza del Tribunale amministrativo R 17 64 del 28 agosto 2018 consid. 3.1 con rinvio alla sentenza U 16 92 del 25 ottobre 2017 consid. 13.b; per la prassi del Tribunale cantonale cfr. fra tante la sentenza ZK1 10 27 del 17 dicembre 2010 consid. 4 e 7 nonché la sentenza più recente ZK1 18 87 del 30 agosto 2018 consid. 2):
Nel caso di introduzione di un accordo sull‘onorario:
- la nota d’onorario viene ridotta a CHF 270.00 qualora la tariffa oraria dovesse superare l’importo di CHF 270.00,
- la tariffa oraria fatta valere giusta l’accordo sull’onorario viene ripresa fino a concorrenza di un importo massimo di CHF 270.00.
Senza la presentazione di un accordo sull‘onorario:
- viene riconosciuta la tariffa oraria fatturata nella nota d’onorario fino a concorrenza di un importo massimo di CHF 240.00.
Le spese fatturate globalmente vengono corrisposte in ragione di un importo massimo del 3 % dell’onorario fatturato secondo il tempo impiegato.
Questa nuova prassi vale da subito ed è applicabile anche a tutti i casi ancora pendenti.